Il femminicidio tra diritto, linguaggio e responsabilità culturale

SAGGIO BREVE

Dedicato a tutte le meravigliose Donne della mia vita.

TERENTIUS NEO E SUA MOGLIE

Premessa

La sessualità è uno dei doni più alti dell’esistenza umana, ma come ogni dono, può essere profanato. A volte diventa una perla gettata ai porci e questo accade in due modi speculari: attraverso la forza fisica, che la trasforma in violenza, o attraverso la seduzione manipolatoria, che la trasforma in dominio psicologico. Entrambe sono forme di abuso, entrambe negano la dignità della Persona.

Diritto e linguaggio

Nel dibattito pubblico contemporaneo, il femminicidio11 è diventato un punto di condensazione emotiva, politica e simbolica. Ma proprio per questo richiede un’analisi più rigorosa, capace di distinguere tra la necessità di tutelare la vita e il rischio di trasformare il diritto penale in uno strumento di ingegneria culturale. Il primo passo, sorprendentemente, riguarda il linguaggio.
Il termine “femminicidio” è un neologismo che definisce l’uccisione della femmina. È un’espressione che, pur volendo nobilitare la tutela della Donna, la riduce a una categoria biologica. La nostra tradizione linguistica avrebbe potuto offrire alternative più alte, come “ginecidio”, che richiama la gyné, la Donna come soggetto umano e non come semplice femmina della specie. Il nome non è un dettaglio: è il primo luogo in cui si rivela la visione del mondo che la norma intende costruire.
Il femminicidio è un reato a vittima caratterizzata: sebbene la fattispecie sia strutturata sulla figura dell’autore maschio, la pena è inasprita non per la gravità del fatto – l’omicidio è già il massimo dei delitti – ma per la qualità del soggetto passivo. È interessante confrontarlo con un altro reato a vittima caratterizzata: l’infanticidio2. L’infante è il soggetto più vulnerabile che esista: non percepisce il pericolo, non può difendersi, non può chiedere aiuto. Eppure, in questo caso, l’ordinamento mitiga la pena per la madre che uccide il proprio figlio in condizioni di abbandono materiale e morale. Nel femminicidio, invece, la pena è inasprita.
Se la ratio fosse la vulnerabilità, l’infante sarebbe il primo destinatario di una tutela rafforzata. Poiché non lo è, la conclusione è inevitabile: la costruzione del reato di femminicidio risponde più a una finalità politica e simbolica che a una logica giuridica. È un messaggio, più che una norma.
Ma il messaggio rischia di produrre effetti collaterali: la Donna viene rappresentata come vittima per definizione, l’Uomo come presunto aggressore. Una colpa di genere, non un comportamento. È una narrazione che non corrisponde alla nostra storia culturale.
Un’ulteriore distorsione del dibattito contemporaneo riguarda l’uso del termine “patriarcato”, evocato come causa onnipresente di ogni violenza maschile. È una categoria che mescola senza distinzione la fisiologia della famiglia tradizionale con le sue patologie. Nella nostra storia culturale, il patriarca non è il padrone del corpo femminile, ma il garante della continuità familiare, responsabile dei deboli e vincolato da un mandato morale. Confondere questa figura con il “mostro mediatico” che oggi viene agitato ad ogni femminicidio significa cancellare la differenza tra ordine e abuso, tra autorità e dominio. È una semplificazione che non aiuta a comprendere la violenza: la trasforma in colpa di genere, anziché riconoscerla come una devianza individuale e relazionale3. La Donna di proprietà di un Uomo è un fatto patologico, non la fisiologia della nostra cultura nazionale.

SAULO di Tarso

La cultura cristiana – che ha plasmato per secoli l’Europa – non ha mai concepito la Donna come proprietà dell’Uomo. Le sue devianze non sono la norma, così come la pedofilia non definisce la genitorialità. Paolo, nella lettera agli Efesini, parla di reciproca sottomissione: chiede alle mogli di rispettare i mariti e ai mariti di dare la vita per le proprie mogli. È un modello di relazione fondato sulla dignità, non sul dominio. E non è un caso che le pratiche più crudeli, come l’infibulazione, siano spesso trasmesse dalle madri: la cultura non è un prodotto maschile, ma un’opera comune.
Il rischio della narrazione contemporanea è duplice: da un lato, semplifica il conflitto umano in categorie rigide; dall’altro, impedisce di riconoscere le forme sottili della violenza – manipolazione affettiva, seduzione prevaricatrice, sottomissione psicologica – che non appartengono a un solo genere, ma alla complessità delle relazioni. Il diritto penale non sa trattare queste dinamiche, e quando tenta di farlo attraverso categorie identitarie finisce per distorcere la realtà.
La vera prevenzione non nasce dalla minaccia della pena. La storia del diritto penale lo dimostra: “la propensione a delinquere è direttamente proporzionale alla durezza della pena”, come ricordava un mio professore. La prevenzione nasce dall’educazione. Ma non da un’educazione demagogica, propagandistica, costruita per contrapporre i generi. Serve un’educazione vera, profonda, onesta: capace di formare la coscienza, di riconoscere la dignità reciproca, di leggere la violenza nelle sue forme visibili e invisibili.
Il femminicidio, come reato, ci obbliga dunque a una domanda più ampia: vogliamo un diritto che punisce o un diritto che educa? E siamo disposti a riconoscere che la violenza non è un destino di genere, ma una devianza della relazione? La risposta a queste domande non riguarda solo il Codice penale: riguarda la maturità della nostra Democrazia e la verità che vogliamo dire a noi stessi.

Per una verità educativa

I dati più recenti mostrano una realtà che non possiamo più eludere: mentre gli omicidi totali diminuiscono, il numero delle donne uccise in ambito familiare resta stabile, oscillando intorno alle cento vittime l’anno. E, come ricordano le statistiche ufficiali, «circa il 70-80% degli autori è italiano». Non siamo dunque di fronte a un fenomeno importato, né a un’emergenza etnica o marginale. È un problema interno, radicato nella nostra cultura relazionale, non nella biologia dei generi. Per questo la risposta non può essere affidata solo al diritto penale, né alla propaganda identitaria: richiede (lo ripeto) un’educazione vera, profonda, onesta.
Gli effetti collaterali della narrazione contemporanea sono già visibili. In un liceo italiano, dopo la testimonianza straziante di una donna sfigurata dal suo compagno, uno studente ha detto: “mi vergogno di essere un maschio”4. È il segno che la violenza è stata trasformata in colpa di genere, non in responsabilità personale. Ma un ragazzo che si vergogna di ciò che è non diventa un uomo migliore: diventa un uomo ferito, predisposto alla paura o alla rabbia. L’educazione non può costruirsi sulla vergogna ontologica, ma sulla libertà morale.

Maria Goretti

Per capire cosa significhi davvero responsabilità personale, può essere utile guardare a un caso limite, uno di quelli in cui la vittima è totalmente innocente e l’aggressore totalmente responsabile. La storia di Maria Goretti appartiene a questa categoria. In quel caso non c’erano ambiguità, né zone grigie, né errori di valutazione: c’era una bambina che disse “no” e un uomo che scelse il male. Eppure, proprio da quel male scaturì un frutto imprevedibile: la redenzione e la conversione dell’assassino! Come ricordano le cronache del tempo, la conversione fu reale: Alessandro Serenelli, dopo aver scontato la pena, visse altri 40 anni come un uomo trasformato. E il perdono della madre della piccola Maria, anch’esso attestato dalle cronache dell’epoca, è un fatto storico5. Non è un modello da imporre alle vittime di oggi, ma una pietra di paragone che illumina la Verità: la violenza non è un destino di genere, ma una scelta personale; e la Libertà morale esiste, nel bene come nel male.
Proprio perché esistono casi di innocenza assoluta, dobbiamo avere il coraggio di dire che non tutte le vittime sono uguali. Non per colpevolizzare, ma per educare. Ci sono ragazze che non hanno strumenti per leggere i segnali, ci sono relazioni che degenerano lentamente, ci sono dinamiche affettive che confondono, ci sono errori che non sono colpe. Tacere tutto questo per paura di “offendere” la vittima significa abbandonare le future vittime alla loro impreparazione. L’educazione non è un atto di consolazione: è un atto di Verità.
La domanda che ci attende, allora, è semplice e radicale: vogliamo continuare a raccontare la violenza come un destino inscritto nel maschio, o vogliamo insegnare ai ragazzi e alle ragazze a riconoscere la complessità delle relazioni, la dignità reciproca, i segnali del pericolo, la responsabilità personale? La prima strada produce vergogna e risentimento. La seconda produce Libertà.
Il “femminicidio” non si sconfigge con la paura, né con la propaganda, né con la colpa di genere. Si sconfigge educando alla Verità: che ogni Persona è responsabile delle proprie scelte; che la violenza non è un tratto identitario, ma una devianza; che la dignità non appartiene a un genere, ma all’Essere umano. È questa la sola educazione che può salvare, prevenire, trasformare. È questa la sola educazione degna di una democrazia adulta.

Arlecchino

Proposta politica conclusiva – Per un Codice penale finalmente costituzionale

La discussione sul femminicidio ha rivelato un nodo che non possiamo più eludere: il nostro Codice penale non è mai stato rifondato alla luce della Costituzione repubblicana. È ancora il Codice Rocco del 1930, nato in un ordinamento monarchico, autoritario, organicistico, modellato su un’antropologia incompatibile con i principi del 1948. In ottantuno anni di Repubblica, il legislatore è intervenuto con centinaia di novelle, aggiunte, abrogazioni, rattoppi e il risultato non è un Codice nuovo, ma un tessuto slabbrato, un abito di Arlecchino.
Per questo, di fronte alla richiesta di formulare una proposta alternativa all’art. 577 bis, la risposta non può essere un ulteriore “taccone” su una tela ormai incoerente. La questione non è riscrivere un articolo: è restituire Verità all’intero impianto del diritto penale.
La mia proposta al Parlamento è semplice e radicale: aprire una sessione parlamentare dedicata alla redazione di un nuovo Codice penale integralmente conforme alla Costituzione.
Un Codice che:

  • riconosca la persona prima delle identità biologiche;
  • fondi la responsabilità sulla libertà morale, non su categorie ontologiche;
  • distingua tra autorità e dominio, tra ordine e abuso;
  • tuteli la dignità umana senza trasformare il diritto penale in ingegneria culturale;
  • coordini finalmente la parte sostanziale con il Codice di procedura penale del 1988, oggi anch’esso frammentato da interventi successivi.
    Solo in quella sede, e solo dentro un impianto coerente con i valori costituzionali, sarà possibile valutare con rigore le fattispecie esistenti, comprese quelle introdotte negli ultimi anni. La Costituzione non conosce reati identitari: conosce la Persona, la dignità, l’uguaglianza sostanziale, la responsabilità individuale. È a questi principi che il nuovo Codice deve essere ricondotto.
    La violenza contro le Donne non si contrasta con norme simboliche, né con categorie che trasformano il genere in destino. Si contrasta con un diritto penale che punisce i comportamenti, non le identità; con un’educazione che forma la coscienza, non con la propaganda che costruisce colpe collettive; con istituzioni che parlano un linguaggio di Verità, non di paura.
    In questo modo potremo affrontare la violenza senza distorcerla, educare senza dividere, tutelare senza ideologizzare. È un gesto che non aggiunge un articolo: ricostruisce un ordine e rafforza la Democrazia.
La Giustizia

Perché ho scritto questo Saggio

Affrontare il tema del femminicidio non è stata una scelta facile né comoda. È un terreno scivoloso, emotivo, spesso avvelenato dalla propaganda. Ma proprio per questo era necessario entrarci. L’ho fatto per un motivo semplice e radicale: per Giustizia.

Per giustizia verso le vittime, che meritano Verità e non slogan;
~
per giustizia verso le Donne, che meritano tutela come Persone, non come categoria biologica;
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per giustizia verso gli Uomini, che non possono essere trasformati in un genere colpevole;
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per giustizia verso la nostra Democrazia, che non può essere governata dalla paura;
~
per giustizia verso il Diritto, che non può essere piegato alla propaganda;
~
per giustizia verso l’Umanità, che non è fatta di identità contrapposte, ma di Libertà e Responsabilità.

Giancarlo Barra – 26/02/2026

Note

  1. Codice penale – Art. 577-bis – Femminicidio –
    Introdotto dalla LEGGE 2 dicembre 2025, n. 181 (articolo 1, comma 1, lettera a), entrata in vigore il 17/12/2025.
    1) – Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
    2) – Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
    3) – Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
    4) – Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici. ↩︎
  2. Codice penale – Art. 578 – Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale –
    1) – La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
    2) – A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
    3) – Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del Codice penale. ↩︎
  3. Per una prospettiva storica che interpreta la violenza contro le donne come esito di relazioni di potere di lunga durata, si veda A. Rizzelli, «Femminicidio? È una lunga storia…» (https://share.google/HFU939FEsOhSzahyO), Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2025. L’autore ricostruisce la continuità di dispositivi giuridici e culturali che hanno legittimato la violenza maschile, offrendo una lettura strutturale del fenomeno. Tale impostazione, pur utile sul piano storico, non coincide con la prospettiva educativa e relazionale adottata nel presente Saggio. ↩︎
  4. In un intervento del 21 novembre 2025, alla Conferenza internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio affermò che la prevaricazione maschile sarebbe frutto di una “sedimentazione millenaria” e che il “codice genetico” maschile opporrebbe ancora resistenza alla parità. In tale contesto invitò gli uomini — da lui definiti informalmente “maschietti” — a “darsi una regolata”. Le dichiarazioni suscitarono un ampio dibattito pubblico, come riportato dalla stampa nazionale (cfr. la Repubblica, 21 novembre 2025). ↩︎
  5. Per una visione critica sulla canonizzazione di Maria Goretti, si veda Giordano Bruno Guerri, “Povera santa, povero assassino” (1984). Sebbene il testo sollevi dubbi sulla narrazione tradizionale, si osserva qui come la sostanza del caso Goretti risieda nell’oggettività degli esiti postumi: la radicale metamorfosi esistenziale di Alessandro Serenelli e la riconciliazione pubblica operata dalla madre della vittima (mamma Assunta) rappresentano fatti che convalidano, nei fatti, la straordinarietà del gesto della giovane, rendendo secondaria la polemica storiografica rispetto alla potenza del perdono documentato. ↩︎

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